Imparare a leggere la qualità
La nuova normativa (Regolamento (CE) n.1019/2002 del 13/06/2002 entrato in vigore il 01/11/2003) in materia di commercializzazione degli oli d’oliva riguarda gli oli di oliva destinati al consumo diretto i quali cambiano innanzitutto denominazione e devono essere seguiti sempre, in etichetta da una completa informazione sulla categoria dell’olio.
La prima importante novità riguarda gli imballaggi che devono essere della capacità massima di 5 litri per gli oli destinati al consumatore finale che dovranno avere una chiusura ermetica che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
La regolamentazione, che è entrata in vigore il 01/11/2003, disciplina poi in maniera precisa tutte quelle indicazioni che il confezionatore intende riportare in etichetta e che comunque pur essendo facoltative devono comunque rispettare norme precise.
Alcune indicazioni facoltative
L’indicazione dell’acidità è facoltativa e se utilizzata potrà figurare solo se accompagnata dall’indicatore dell’indice dei perossidi del tenore in cere, e dei valori spettro fotometrici (K232 e K270), determinati mediante l’applicazione dei metodi ufficiali di analisi e l’esplicito riferimento che si tratta di “valori massimi all’atto del confezionamento”.
Tra le varie indicazioni facoltative abbiamo “estratto/ottenuto/prodotto a freddo” che è riservata agli oli vergini ed extravergini, ottenuti con i corrispondenti processi estrattivi che non superano la temperatura di 27 °C a condizione che i titolari dei frantoi siano in grado di dimostrare e/o documentare, a richiesta, per ogni partita di olive lavorate, la veridicità delle dichiarazioni.